Adeguamento direttiva Ecofin (articolo 2). L'aspetto preso in esame riguarda, in primo luogo, le notifiche ai contribuenti non residenti in Italia, che si considerano validamente effettuate con la spedizione della raccomandata (con avviso di ricevimento) all'indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. La notifica ai contribuenti non residenti è poi validamente effettuate qualora i medesimi non abbiamo comunicato al Fisco l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti. Le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente anche ai fini della riscossione. In tema, poi, di concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considera, poi, vietata «ogni pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara». Toccherà inoltre alle amministrazioni statali concedenti, con carte di servizi o accordi ad hoc, introdurre paletti o sanzioni patrimoniali (proporzionali e ragionevoli) in caso di violazione delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa.
Agevolazioni ricerca nel settore tessile (articolo 4, commi da 2 a 4). Viene escluso dell'imposizione sul reddito d'impresa il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività previste alle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco. L'agevolazione è nel limite complessivo di 70 milioni di euro e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. La medesima agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti, l'acconto Irpef e Ires è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza del citato beneficio.
martedì 23 marzo 2010
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